Art. 11.
(Consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza anticrimine).

      1. In tutti gli enti, gli esercizi e le aziende a rischio i rappresentanti per la sicurezza individuati ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, rivestono anche le funzioni di rappresentanti per la sicurezza anticrimine.
      2. Il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni dei rappresentanti di cui al comma 1 sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
      3. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti e la commissione, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard relativi alle materie di cui al medesimo comma 2.
      4. Il rappresentante per la sicurezza anticrimine:

          a) riceve informativa scritta annua da parte dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda sulla valutazione del rischio e sulle misure anticrimine di ogni punto operativo;

 

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          b) riceve informativa scritta da parte dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda, entro due giorni lavorativi, di ogni reato contro la persona o contro il patrimonio compiuto nei locali dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda o comunque in relazione all'attività svolta;

          c) accede a tutti i punti operativi a rischio dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda;

          d) comunica all'ente, all'esercizio o all'azienda eventuali rischi individuati nel corso della sua attività;

          e) propone annualmente all'ente, all'esercizio o all'azienda integrazioni o modifiche delle misure anticrimine;

          f) riceve risposta scritta e motivata da parte dell'ente, dell'esercizio e dell'azienda in ordine all'accoglimento o al respingimento delle proposte di cui alla lettera e).

      5. Il rappresentante per la sicurezza anticrimine non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.